Responsabilità del vettore aereo
Regolamento
Questo avviso è richiesto ai sensi del Regolamento della Comunità Europea (CE) n.° 889/2002. Esso non può essere utilizzato come base per una richiesta di risarcimento, né per interpretare le disposizioni del Regolamento o della Convenzione di Montreal, né fa parte del contratto tra lei e il/i vettore/i.
L’avviso è impreciso nell’affermare che per danni fino a 128.821 DSP il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Ai sensi del Regolamento e della Convenzione di Montreal, la posizione è la seguente: per danni fino a 128.821 DSP in relazione a decesso o lesioni fisiche causate da incidente a bordo dell’aereo o durante l’imbarco o lo sbarco, il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità, a eccezione del caso in cui si tratti di concorso di colpa. Tutti gli importi in DSP in questo documento sono stati emendati in linea con gli aumenti di legge effettivi dal dicembre 2019.
Responsabilità del vettore aereo per passeggeri e bagagli
Questo avviso informativo sintetizza le regole di responsabilità applicate dai vettori aerei della Comunità in conformità con la legislazione comunitaria e la Convenzione di Montreal.
Risarcimento in caso di decesso o lesioni
Non esistono limiti finanziari alla responsabilità per decesso o lesioni dei passeggeri. Per danni fino ai 128.821 DSP (circa EUR 160.000) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Oltre tale importo, il vettore aereo potrà opporsi ad una richiesta di risarcimento, dimostrando di non essere stato negligente né in difetto in altro modo.
Pagamenti anticipati
In caso di decesso o lesioni di un passeggero, il vettore dovrà effettuare un pagamento anticipato per coprire le esigenze economiche immediate, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto al risarcimento. In caso di decesso, tale pagamento anticipato non sarà inferiore a 16.000 DSP (circa EUR 20.000).
Ritardo del passeggero
In caso di ritardo del passeggero, il vettore aereo è responsabile dei danni, a meno che non abbia preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno o non sia stato impossibile prendere tali provvedimenti. La responsabilità per il ritardo del passeggero si limita a 5.346 DSP (circa EUR 6.690).
Ritardo dei bagagli
In caso di ritardo dei bagagli, il vettore aereo è responsabile dei danni, a meno che non abbia preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno o non sia stato impossibile prendere tali provvedimenti. La responsabilità per il ritardo dei bagagli si limita a 1.288 DSP (circa EUR 1.610).
Distruzione, perdita o danni ai bagagli
Il vettore aereo è responsabile per la distruzione, la perdita o i danni ai bagagli fino a 1.288 DSP (circa EUR 1.610). Nel caso di bagagli per cui è stato effettuato il check-in, è responsabile anche se non in difetto, a meno che il bagaglio non fosse difettoso. Nel caso di bagagli per cui non è stato effettuato il check-in, il vettore è responsabile solo se in difetto.
Limiti superiori per i bagagli
Il passeggero può usufruire di un limite di responsabilità superiore facendo una speciale dichiarazione, al più tardi al momento del check-in, e pagando un supplemento.
Reclami relativi ai bagagli
Se il bagaglio viene danneggiato, smarrito, distrutto o se è in ritardo, il passeggero dovrà presentare un reclamo scritto al vettore aereo il prima possibile. In caso di danni a bagagli per cui è stato effettuato il check-in, il passeggero dovrà presentare un reclamo scritto entro 7 giorni e, in caso di ritardo, entro 21 giorni, in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio gli è stato consegnato.
Responsabilità dei vettori contraenti ed effettivi
Se il vettore che effettivamente opera il volo non coincide con il vettore contraente, il passeggero ha il diritto di indirizzare un reclamo o una richiesta di risarcimento a uno dei 2 vettori indistintamente. Se il nome o il codice di un vettore aereo è indicato sul biglietto, tale vettore è quello contraente.
Limite di tempo per azioni legali
Qualsiasi azione legale per richiedere il risarcimento dei danni deve essere promossa entro 2 anni dalla data di arrivo dell'aereo, o dalla data in cui l'aereo sarebbe dovuto arrivare.
Base delle informazioni
La base delle norme sopra descritte è costituita dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, che viene implementata nella Comunità attraverso il Regolamento (CE) n.° 2027/97 (modificato dal Regolamento (CE) n.° 889/2002) e le legislazioni nazionali degli Stati membri.